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Art. 1742 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1742 Codice Civile

Contratto di agenzia prova scritta: le fatture non bastano
Un'impresa chiedeva di accedere al fallimento di una società debitrice con priorità d'incasso, sostenendo di aver operato come agente di commercio. Per dimostrare la collaborazione, l'impresa presentava fatture, estratti conto previdenziali e biglietti da visita, ma mancava il contratto d'agenzia in forma scritta. Il Tribunale e la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta. La legge stabilisce che per il contratto di agenzia prova scritta e documento formale sono elementi indispensabili ai fini probatori. In assenza dell'atto originale o della prova del suo smarrimento incolpevole, non si può ricorrere a testimoni o presunzioni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente, confermando che i semplici indizi contabili non sostituiscono la prova scritta del contratto.
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Contratto di agenzia: la prova scritta è essenziale
Un'agente ha richiesto l'ammissione di un cospicuo credito nel fallimento di una società, basato su un contratto di agenzia. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, respingendo il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che la prova del contratto di agenzia richiede la forma scritta *ad probationem*, escludendo la possibilità di dimostrarlo tramite testimoni o presunzioni basate su altri documenti, come fatture o pagamenti.
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