La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un'azienda calzaturiera, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva riqualificato il rapporto con i suoi intermediari da procacciamento d'affari a contratto di agenzia. La sentenza sottolinea che la stabilità e la continuità del rapporto, desumibili da elementi di fatto come la durata pluriennale, la cadenza mensile delle fatture e l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria, sono decisive per la qualificazione del contratto, al di là del nome formale dato dalle parti.
Continua »