Un'azienda di trasporti ha ricevuto una multa per presunte irregolarità sui tempi di guida e di riposo di un suo autista, fermato dagli agenti durante un controllo stradale. L'impresa ha impugnato la sanzione davanti al giudice della propria sede aziendale, sostenendo che le scelte organizzative derivassero dai propri uffici. La Corte di Cassazione ha chiarito la regola sulla competenza territoriale sanzioni codice della strada: il ricorso va presentato esclusivamente al giudice del luogo in cui gli agenti hanno accertato l'infrazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha indicato il giudice del luogo di accertamento come l'unico competente a decidere sulla causa.
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