La Corte di Cassazione ha stabilito che un furto commesso all'interno di un hotel non più in attività si qualifica come reato aggravato ai sensi dell'art. 624-bis c.p. La struttura, sebbene dismessa e non aperta al pubblico, non era considerata 'abbandonata' data la presenza di arredi, impianti funzionanti e sistemi di sorveglianza. Secondo la Corte, la qualifica di privata dimora non viene meno solo per la temporanea inattività, poiché la sua destinazione intrinseca è quella di ospitare atti della vita privata, e il proprietario manteneva un legame con essa, esercitando il suo diritto di escludere terzi.
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