Una società facente parte di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) ha richiesto l'ammissione al passivo della società capogruppo, in amministrazione straordinaria, per un credito e per essere manlevata dai danni derivanti da un'azione legale intrapresa senza il consenso unanime. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando la mancata prova del nesso causale tra l'azione legale della capogruppo e la successiva risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante, attribuita invece agli inadempimenti dell'intera ATI.
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