La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del mandatario, anche in presenza di un mandato in rem propriam. Un agente, incaricato di vendere un terreno, lo ha frazionato e promesso in vendita a condizioni che favorivano un proprio interesse, eccedendo i poteri conferitigli. La Corte ha confermato la sua responsabilità per i danni causati, sottolineando che l'interesse proprio del mandatario non lo autorizza a violare i limiti del mandato ricevuto. Il ricorso dell'agente è stato dichiarato inammissibile.
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