Il difensore di un soggetto condannato per ricettazione ha proposto ricorso in Cassazione dopo il decesso del proprio assistito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della morte dell'imputato, evento che determina l'immediata estinzione del mandato difensivo e la perdita della legittimazione ad agire del legale. Venendo meno il soggetto contro cui esercitare la pretesa punitiva dello Stato, il processo non può proseguire. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che non è possibile condannare alle spese del procedimento né l'imputato deceduto, ormai privo di capacità giuridica, né il suo difensore, il quale non assume la qualifica di parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza alcuna condanna alle spese.
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