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Art. 172 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 172 Codice Penale

Prescrizione della pena: il casellario non blocca l’estinzione
Il Condannato ha chiesto la dichiarazione di estinzione di alcune vecchie condanne per decorso del tempo. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta ritenendo che la recidiva, indicata nel casellario giudiziale, bloccasse la prescrizione della pena. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a leggere il certificato penale, ma deve verificare se il giudice del processo abbia concretamente applicato l'aumento per la recidiva. Nel caso specifico, le sentenze precedenti non avevano applicato alcun aumento per recidiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata, rinviando il caso alla Corte d'appello per una nuova valutazione.
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Estinzione della pena per decorso del tempo: vince il condannato
Il Condannato ha chiesto al Tribunale l'estinzione della pena per decorso del tempo relativa a una condanna del 2010, oltre alla sospensione di un cumulo di pene e alla restituzione nel termine per chiedere misure alternative, evidenziando di essere stato detenuto all'estero. Il Tribunale ha respinto le richieste definendo genericamente il soggetto come "recidivo" e ignorando la detenzione estera. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che l'estinzione della pena per decorso del tempo non è esclusa dalla semplice recidiva se questa non è stata accertata nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo e corretto esame del caso.
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Reati della stessa indole: clandestinità e limiti all’estinzione
Il Condannato ha richiesto l'estinzione di una pena pecuniaria per decorso del tempo. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che altre condanne successive riguardassero reati della stessa indole, bloccando così la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per qualificare i comportamenti come reati della stessa indole, non basta basarsi sulla condizione di clandestinità del soggetto. È necessario un accertamento concreto sull'omogeneità dei beni protetti, delle modalità esecutive e dei motivi a delinquere. La Cassazione ha quindi annullato la decisione, ordinando un nuovo esame.
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