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Art. 171 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Tardiva costituzione dell’attore: il processo è comunque salvo
Un Creditore promuove un'azione revocatoria contro una compravendita immobiliare effettuata dal Debitore. In primo grado la domanda viene accolta, ma la Corte d'Appello dichiara la causa improcedibile a causa della tardiva costituzione dell'attore, avvenuta oltre i dieci giorni dalla prima notifica. La Cassazione ribalta la decisione stabilendo che la tardiva costituzione dell'attore in presenza di più convenuti non comporta l'improcedibilità automatica se almeno uno dei convenuti si costituisce regolarmente o se le parti dimostrano la volontà di proseguire il giudizio presentando le proprie difese nel merito. La Suprema Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa per un nuovo esame.
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