Un ente pubblico ha fatto causa all'appaltatore per gravi infiltrazioni d'acqua in un complesso residenziale. L'appaltatore ha chiamato in causa la società subentrante nei lavori di impermeabilizzazione per essere sollevato dalle responsabilità. La società subentrante ha sostenuto di non essere responsabile, avendo acquistato solo successivamente un ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società subentrante. I giudici hanno stabilito che la cessione di ramo d'azienda comporta il subentro automatico nei contratti non ancora del tutto esauriti, incluse le garanzie per i gravi difetti dell'opera. Poiché i lavori erano ancora in corso al momento del trasferimento, la società acquirente risponde dei danni strutturali causati dalle infiltrazioni d'acqua.
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