Una società titolare di un marchio internazionale si è vista rifiutare la registrazione in Italia per non aver richiesto formalmente copia dell'atto di opposizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, negando la reintegrazione nei termini marchio per mancanza di un errore scusabile e sottolineando la necessità di rispettare rigorosamente le forme procedurali.
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