Un soggetto costituisce un fondo patrimoniale con trasferimento di immobili a favore di parenti. Anni dopo, avendo avuto un figlio, ne chiede la revoca. La Cassazione chiarisce che se il fondo è per una famiglia già esistente, non è una donazione obnuziale irrevocabile, ma un atto di liberalità revocabile per sopravvenienza di figli.
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