Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa ai contributi consortili per opere irrigue. In secondo grado, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio di bonifica, ritenendo l'ente ormai estinto e privo di legittimazione a seguito di una legge regionale di riordino. La Corte di Cassazione ha ribaltato la pronuncia, accogliendo le ragioni del Consorzio. La Suprema Corte ha chiarito che la riforma regionale ha natura programmatica e non ha cancellato immediatamente i singoli enti territoriali. Durante il prolungato periodo transitorio, i vecchi consorzi conservano la piena titolarità del potere impositivo e la capacità di stare in giudizio fino al completamento dell'accorpamento. Di conseguenza, la richiesta di pagamento resta valida e il processo deve essere riesaminato.
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