Un cittadino riceveva da un'assicurazione un risarcimento tramite assegno a lui intestato, comprensivo delle spese legali per il proprio avvocato. L'uomo incassava l'intera somma senza versare la quota pattuita al professionista. Accusato di appropriazione indebita, veniva condannato nei primi gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha però annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno stabilito che il denaro liquidato dall'assicurazione entra nella proprietà esclusiva del cliente. Il mancato pagamento dell'onorario all'avvocato costituisce solo un inadempimento contrattuale di natura civile e non un reato penale.
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