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Art. 1703 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1703 Codice Civile

Mandato di pagamento: il fornitore perde contro la banca
Un fornitore vende tessuti speciali a un'azienda, concordando che il pagamento avvenga tramite una banca su un conto corrente dedicato. Tuttavia, la banca trattiene le somme ricevute per compensare debiti pregressi dell'azienda acquirente. Il fornitore agisce in giudizio contro la banca, sostenendo l'esistenza di un mandato di pagamento per fatti concludenti. La Cassazione, dopo aver superato un vizio procedurale tramite revocazione, rigetta il ricorso del fornitore. La Corte stabilisce che non vi è prova del perfezionamento del mandato di pagamento e che le richieste di prova testimoniale non accolte in primo grado si intendono rinunciate se non espressamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni.
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Compenso degli arbitri: l’azienda paga anche se lo nomina il lavoratore
Un arbitro, nominato da un lavoratore per risolvere una controversia disciplinare contro l'azienda tramite arbitrato irrituale, ha richiesto il pagamento del proprio compenso direttamente all'azienda. L'azienda si è opposta, sostenendo che il compenso degli arbitri dovesse essere liquidato dal Presidente del Tribunale o pagato solo dal lavoratore che lo aveva nominato. Il Tribunale ha invece condannato l'azienda al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per l'arbitrato irrituale non si applica la procedura speciale di liquidazione del codice di procedura civile. Il compenso degli arbitri costituisce infatti un debito contrattuale derivante da un mandato, per il quale le parti della controversia sono responsabili in solido. L'arbitro ha quindi diritto a richiedere il pagamento tramite un normale processo civile, vincendo la causa contro l'azienda.
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Mandato professionale: paga l’ex liquidatore se la srl è chiusa
Un avvocato ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali a un ex liquidatore per l'attività svolta nell'opposizione al fallimento di una società. L'ex liquidatore si è opposto, sostenendo di aver conferito il mandato professionale non a titolo personale, ma come rappresentante della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex liquidatore. I giudici hanno accertato che, al momento del conferimento dell'incarico, la società era già cancellata dal Registro delle Imprese da otto anni. Di conseguenza, la carica di liquidatore era cessata e il mandato professionale doveva intendersi conferito in proprio, per tutelare un interesse personale legato alle precedenti cariche societarie. L'ex liquidatore è stato quindi condannato a pagare personalmente i compensi dovuti al professionista.
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