Un ex detenuto ha richiesto un indennizzo per le condizioni di detenzione inumana subite. Il Ministero della Giustizia ha eccepito la compensazione tra tale somma e un credito vantato nei confronti del detenuto per pene pecuniarie. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha ammesso la compensazione debito detenuto, qualificando il ristoro per detenzione inumana come un indennizzo di natura patrimoniale e non come un risarcimento del danno non compensabile.
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