Un appartenente alle forze dell'ordine subisce un'imputazione per insubordinazione pluriaggravata e per vilipendio delle Forze armate. Il giudice per le indagini preliminari dispone la separazione dei processi, isolando la seconda accusa più grave. Nel procedimento residuo, il magistrato concede la sospensione del procedimento con messa alla prova per la sola insubordinazione. Il Pubblico Ministero presenta ricorso sostenendo l'illiceità di una rieducazione parziale ottenuta scorporando i capi d'accusa. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione. La Suprema Corte stabilisce che il provvedimento di separazione ha natura meramente interna e non può subire impugnazioni. Una volta che il processo è formalmente diviso, il giudice deve valutare la richiesta di messa alla prova basandosi unicamente sull'accusa rimasta nel fascicolo. L'imputato vince e il percorso riabilitativo resta confermato.
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