Un promissario acquirente agisce in giudizio per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2007. Nel corso del giudizio, la società venditrice fallisce e il curatore sceglie di sciogliersi dal contratto. I giudici di merito respingono la domanda dell'acquirente a causa della genericità della relazione tecnica sulla conformità catastale dell'immobile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente, confermando che la conformità catastale è una condizione dell'azione indispensabile per l'emissione della sentenza sostitutiva del contratto definitivo, anche se il preliminare e la causa sono anteriori alla legge del 2010. Di conseguenza, senza un'attestazione precisa, il trasferimento giudiziale non può essere disposto.
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