La Corte di Cassazione ha confermato l'**inammissibilità ricorso** presentato da un imputato assolto per particolare tenuità del fatto. L'impugnazione, inizialmente proposta come appello, è stata convertita in ricorso per cassazione poiché la sentenza originaria prevedeva solo un'ammenda. Il vizio principale risiede nella firma dell'atto da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, requisito inderogabile ex art. 613 c.p.p. Anche la successiva rinuncia al ricorso non ha impedito la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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