Una contribuente si oppone a un'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in un fondo patrimoniale, sostenendo che i debiti fiscali derivassero da un'attività imprenditoriale estranea ai bisogni familiari. Sebbene la causa si sia estinta per avvenuto pagamento del debito, la Corte di Cassazione, decidendo sulle spese legali secondo il principio della soccombenza virtuale, ha chiarito che l'appello della contribuente sarebbe stato respinto. La Corte ha ribadito che spetta al debitore dimostrare non solo che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma anche che il creditore ne era a conoscenza. Il solo collegamento del debito con un'attività d'impresa non è sufficiente a soddisfare tale onere della prova.
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