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Art. 169 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 169 Codice Civile

Azione revocatoria fondo patrimoniale: effetti sui terzi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28593/2024, chiarisce un punto cruciale sull'azione revocatoria fondo patrimoniale. La revoca della costituzione di un fondo patrimoniale non invalida automaticamente gli atti di vendita successivi a favore di terzi. L'effetto della revoca è limitato a rimuovere il vincolo di destinazione sul bene, rendendolo aggredibile dai creditori. Tuttavia, se un terzo acquista il bene e trascrive il suo atto prima della trascrizione del pignoramento da parte del creditore, il suo acquisto è salvo. La priorità della trascrizione diventa quindi l'elemento decisivo per l'opponibilità dell'acquisto al creditore procedente.
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Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale: la Cass.
Un contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria su un immobile inserito in un fondo patrimoniale per debiti IVA. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9817/2024, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare, non un atto esecutivo, e quindi legittima anche su beni del fondo. Spetta al debitore dimostrare che il creditore conosceva l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, un onere che il contribuente non ha soddisfatto.
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Fondo patrimoniale: ipoteca volontaria vince tutela
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3742/2024, ha chiarito un punto cruciale sul fondo patrimoniale. Se i coniugi concedono volontariamente un'ipoteca su un bene del fondo per garantire un debito, il creditore ipotecario può pignorare quel bene, anche se il debito non è stato contratto per i bisogni della famiglia. L'atto di concedere l'ipoteca, secondo la Corte, prevale sulla generale impignorabilità dei beni del fondo, rappresentando una rinuncia specifica a quella tutela nei confronti del creditore garantito.
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Fondo patrimoniale: no a trasferimento senza revoca
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32726/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo l'interferenza tra un preliminare di vendita immobiliare e la successiva costituzione di un fondo patrimoniale sul bene promesso. Il caso riguardava la richiesta di trasferimento coattivo di un appartamento, promesso in vendita e poi conferito dal promittente venditore in un fondo patrimoniale. La Corte ha chiarito che l'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non può essere accolta se prima non viene ottenuta la revoca del fondo patrimoniale tramite l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). La costituzione del fondo rende il trasferimento legalmente "impossibile" ai sensi dell'art. 2932 c.c., e le eccezioni previste per l'esecuzione forzata non si applicano a questa fattispecie. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva disposto il trasferimento senza revocare il fondo, è stata quindi cassata con rinvio.
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