Il Tribunale di Ravenna ha ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino a seguito del mancato rispetto dei presupposti di legge. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione di legge e il calcolo dei termini applicati dal giudice dell'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ribadendo un principio giuridico consolidato. Per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale o biennale stabilito dal codice penale inizia a decorre precisamente dal giorno in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile. Poiché la tesi difensiva smentiva la giurisprudenza prevalente ed era irrilevante per la vicenda, i giudici hanno confermato la decisione e condannato il ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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