La Corte d'appello respingeva la richiesta di applicare il reato continuato in esecuzione avanzata da un condannato per diversi furti con scasso commessi in aree limitrofe, liquidando le condotte come semplice serialità. Il giudice ignorava inoltre il beneficio della sospensione condizionale, concesso nella motivazione di una precedente sentenza ma omesso nel dispositivo per errore materiale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del condannato. I giudici di legittimità stabiliscono che l'autorità giudiziaria non può negare la continuazione senza esaminare gli indici concreti allegati dalla difesa, come l'omogeneità dei furti e la contiguità temporale. Inoltre, di fronte a un contrasto evidente tra motivazione e dispositivo, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'intero testo e correggere l'errore materiale, evitando l'ingiusto rigetto.
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