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Art. 1673 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1673 Codice Civile

Obbligo di consegna: doveri dell’appaltatore
La curatela fallimentare di un'azienda nautica ha citato in giudizio un produttore di componenti per la mancata consegna di manufatti in vetroresina, nonostante il pagamento integrale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in un contratto di appalto, sussiste un obbligo di consegna. Il pagamento da parte del committente implica l'accettazione dell'opera ma non esonera l'appaltatore dal dovere di consegnarla. Poiché l'appaltatore non ha fornito la prova della consegna, il contratto è stato risolto per inadempimento.
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Rischio perimento opera: chi paga per la frana?
La Corte di Cassazione ha stabilito che in un contratto di appalto, il rischio perimento opera a causa di un evento imprevedibile, come una frana, passa dall'appaltatore al committente se quest'ultimo ritarda ingiustificatamente il collaudo dei lavori. In questo caso, un Comune ha perso la causa contro un'impresa costruttrice perché non aveva effettuato la verifica delle opere nel termine di sei mesi dalla loro ultimazione, assumendosi così la responsabilità per i danni successivi.
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