Una coppia di coniugi ha costituito un fondo patrimoniale per proteggere i propri immobili. I creditori, due istituti bancari, hanno promosso un'azione revocatoria fondo patrimoniale per dichiarare inefficace tale atto. Il Tribunale ha accolto la domanda delle banche. I debitori hanno proposto appello, ma la Corte d'Appello lo ha dichiarato inammissibile perché generico e non conforme alle nuove regole dell'art. 342 c.p.c. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei coniugi. La Suprema Corte ha ribadito che l'appello non è una semplice ripetizione delle difese di primo grado, ma richiede una critica specifica e mirata contro la sentenza impugnata. I debitori perdono definitivamente la causa e devono pagare le spese legali.
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