Un istituto di credito ha promosso un'azione revocatoria fondo patrimoniale contro due coniugi, contestando la costituzione di un fondo patrimoniale avvenuta dopo la nascita di un debito. La Corte d'Appello ha dichiarato l'inefficacia dell'atto limitatamente ai beni del coniuge debitore. I coniugi hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali sulla cessione del credito e sulla partecipazione delle parti al processo, oltre all'estensione dell'inefficacia all'intero fondo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la costituzione del fondo riduce la garanzia patrimoniale del creditore. Tuttavia, ha precisato che l'inefficacia derivante dall'azione revocatoria fondo patrimoniale colpisce esclusivamente i beni conferiti dal coniuge debitore, salvaguardando la quota del coniuge non debitore estraneo al debito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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