Un contribuente ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria su beni conferiti in un fondo patrimoniale, a garanzia di un debito per contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale. La Corte ha chiarito che l'ipoteca è una misura cautelare e non un atto di esecuzione forzata. I limiti di pignorabilità dei beni nel fondo patrimoniale si applicano solo alla fase esecutiva vera e propria, non alla precedente iscrizione della garanzia. Inoltre, le eccezioni di prescrizione devono essere sollevate contro l'avviso di addebito originario.
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