Una committente commissionava i lavori per la pavimentazione perimetrale di una piscina. L'appaltatore eseguiva l'opera creando pendenze errate che causavano il reflusso delle acque piovane nella vasca. Citato in giudizio per i danni, l'appaltatore chiamava in causa i progettisti. I giudici di merito condannavano entrambi i professionisti in solido con l'impresa, ritenendo che il progetto non indicasse le quote di pendenza e i canali di scolo. I progettisti ricorrevano in Cassazione dimostrando che i documenti contenevano espressamente tali quote, del tutto ignorate dall'esecutore. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che il travisamento della prova documentale costituisce un vizio procedurale censurabile in sede di legittimità quando determina una decisione errata.
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