La Corte di Cassazione conferma la condanna di un condominio a risarcire un'impresa edile. La cessazione del contratto non è stata causata da un inadempimento dell'impresa, ma da un recesso unilaterale appalto da parte del committente. Quest'ultimo, infatti, non aveva cooperato nella scelta dei materiali e l'impresa aveva legittimamente sospeso i lavori per gravi problemi di sicurezza dell'edificio. La Corte ha convalidato il calcolo del mancato guadagno in via forfettaria al 10%, applicando in via analogica i principi degli appalti pubblici.
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