La Corte di Cassazione ha confermato la condanna solidale di un'impresa edile e del direttore dei lavori per gravi difetti in una ristrutturazione. La sentenza chiarisce che il termine per la denuncia dei vizi decorre dalla piena consapevolezza tecnica del danno, non dalla prima manifestazione. Viene inoltre rigettata la difesa dell'impresa come mero esecutore ("nudus minister"), ribadendo la sua piena responsabilità appaltatore per la qualità dell'opera.
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