L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore edile l'applicazione del reverse charge nel subappalto per diverse prestazioni, recuperando a tassazione l'IVA non addebitata in fattura. Il Fisco e i giudici d'appello hanno ritenuto illegittimo il regime fiscale agevolato per la mancanza di un contratto di subappalto redatto per iscritto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore, stabilendo che il contratto di subappalto è a forma libera e può essere stipulato anche in forma verbale o tramite comportamenti concludenti. La decisione ha chiarito che il Fisco non può pretendere la forma scritta per riconoscere l'inversione contabile IVA.
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