La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un ricorso presentato da un ente ospedaliero per la restituzione di somme a un'ex dipendente. La decisione si fonda sulla mancanza originaria della procura alle liti, un vizio considerato come 'inesistenza' e non sanabile secondo la normativa applicabile all'epoca (precedente alla Riforma Cartabia). La Corte ha ribadito che, nel rito del lavoro, la procura deve esistere al momento del deposito del ricorso, e la sua assenza totale non può essere sanata con un deposito successivo.
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