La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30038/2023, ha stabilito un principio fondamentale sul termine costituzione opponente a decreto ingiuntivo. Contrariamente a quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente non decorre dal momento in cui l'atto di opposizione viene consegnato all'ufficiale giudiziario, ma dal momento in cui l'atto viene effettivamente ricevuto dal creditore opposto. Questa decisione cassa la sentenza che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione, rinviando il caso alla Corte d'Appello.
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