LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1647 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1647 Codice Civile

Società agricola e privilegio del coltivatore diretto: il no
Una società agricola semplice a conduzione familiare chiedeva l'ammissione al passivo di una società fallita per oltre 324.000 euro, invocando il privilegio del coltivatore diretto. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta, degradando il credito a rango chirografario. I giudici hanno chiarito che la speciale tutela spetta unicamente alle persone fisiche che coltivano direttamente la terra con il lavoro proprio e della propria famiglia. La creazione di una struttura societaria, anche semplice, genera un soggetto autonomo che perde la qualifica soggettiva di piccolo imprenditore. I giudici hanno inoltre condannato la società ricorrente per responsabilità aggravata.
Continua »
Privilegio del coltivatore diretto negato alle società agricole
Una società semplice agricola a conduzione familiare chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di un cliente, invocando il privilegio del coltivatore diretto sui propri crediti per oltre quattrocentomila euro. Il giudice delegato e il Tribunale ammettevano la somma unicamente in via chirografaria, escludendo qualsiasi preferenza. I soci ricorrevano in Cassazione sostenendo l'evoluzione moderna dell'agricoltura e contestando presunte disparità rispetto alle imprese artigiane. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: la prelazione costituisce norma eccezionale e protegge solo la persona fisica che coltiva il fondo con lavoro prevalente proprio e familiare. La forma societaria crea un ente distinto che perde tale agevolazione. La Corte ha condannato la ricorrente anche per lite temeraria.
Continua »
Coltivatore diretto: no al privilegio per le società
La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 4 c.c. per il coltivatore diretto non può essere esteso alle società agricole, anche se costituite in forma di società semplice. Il caso riguardava una società agricola che rivendicava la natura privilegiata del proprio credito in una procedura di concordato preventivo. La Suprema Corte ha chiarito che tale causa di prelazione è riservata esclusivamente alle persone fisiche, data la natura eccezionale delle norme sui privilegi che derogano alla par condicio creditorum. Nonostante la prevalenza del lavoro dei soci, la dimensione societaria e l'elevato volume d'affari sono stati ritenuti incompatibili con la figura del piccolo imprenditore agricolo tutelata dalla norma.
Continua »