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Art. 1647 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1647 Codice Civile

Società agricola e privilegio del coltivatore diretto: il no
Una società agricola semplice a conduzione familiare chiedeva l'ammissione al passivo di una società fallita per oltre 324.000 euro, invocando il privilegio del coltivatore diretto. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta, degradando il credito a rango chirografario. I giudici hanno chiarito che la speciale tutela spetta unicamente alle persone fisiche che coltivano direttamente la terra con il lavoro proprio e della propria famiglia. La creazione di una struttura societaria, anche semplice, genera un soggetto autonomo che perde la qualifica soggettiva di piccolo imprenditore. I giudici hanno inoltre condannato la società ricorrente per responsabilità aggravata.
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Privilegio del coltivatore diretto negato alle società agricole
Una società semplice agricola a conduzione familiare chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di un cliente, invocando il privilegio del coltivatore diretto sui propri crediti per oltre quattrocentomila euro. Il giudice delegato e il Tribunale ammettevano la somma unicamente in via chirografaria, escludendo qualsiasi preferenza. I soci ricorrevano in Cassazione sostenendo l'evoluzione moderna dell'agricoltura e contestando presunte disparità rispetto alle imprese artigiane. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: la prelazione costituisce norma eccezionale e protegge solo la persona fisica che coltiva il fondo con lavoro prevalente proprio e familiare. La forma societaria crea un ente distinto che perde tale agevolazione. La Corte ha condannato la ricorrente anche per lite temeraria.
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