Un genitore ha occupato l'appartamento popolare precedentemente assegnato al figlio. Tuttavia, durante il periodo di regolare locazione del figlio, l'uomo risiedeva formalmente altrove. Di conseguenza, l'interessato non aveva alcun diritto o titolo per subentrare nel contratto di locazione dell'immobile pubblico. I giudici di merito hanno quindi confermato la condanna penale per occupazione abusiva di alloggio pubblico. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la ricostruzione probatoria e lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ricorrente ha riproposto argomenti di fatto già respinti, senza formulare critiche specifiche. Inoltre, i giudici hanno negato la pena sospesa perché la condotta illecita persisteva ancora durante il processo, impedendo una previsione favorevole sul futuro comportamento dell'uomo.
Continua »