Una cooperativa ha citato in giudizio una casa di cura per ottenere la restituzione di somme ritenute non dovute, pagate nell'ambito di un contratto di locazione. La Corte d'Appello ha respinto la domanda perché i contratti, posti a fondamento della pretesa, sono stati prodotti tardivamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'onere della prova gravava sull'attrice e che i motivi di ricorso erano generici e non specifici, non riuscendo a scalfire la decisione impugnata.
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