Un cittadino ha proposto opposizione a verbale di accertamento per una violazione del codice della strada. Il Tribunale ha dichiarato estinto il processo perché il ricorrente non ha rispettato i termini a comparire dopo l'ordine di rinnovare la notifica. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del cittadino. Gli ermellini hanno chiarito che, trattandosi di una causa soggetta al rito del lavoro, il mancato rispetto dei termini a comparire non comporta l'improcedibilità del giudizio. L'errore determina solo la nullità della notifica, che può essere rinnovata. La Cassazione ha quindi annullato la decisione del Tribunale, disponendo un nuovo esame del caso.
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