Una società produttrice di calcestruzzo aveva stipulato un contratto di locazione di un anno per un opificio. I giudici di merito avevano considerato valida la durata breve, qualificando il contratto come 'locazione non abitativa transitoria' a causa della limitata disponibilità dell'immobile da parte della locatrice. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il carattere transitorio deve dipendere oggettivamente dalla natura temporanea dell'attività del conduttore, e non dalle esigenze soggettive del locatore. Di conseguenza, la clausola sulla durata annuale rischia di essere nulla e sostituita con quella legale di sei anni.
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