La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione nei confronti di un soggetto che aveva aiutato un autista a vendere merci sottratte dal proprio camion. La difesa sosteneva che la condotta integrasse un concorso in furto, poiché la sottrazione si sarebbe completata solo con lo scarico della merce. I giudici hanno respinto la tesi: il furto si consuma quando il vettore devia il percorso per appropriarsi dei beni, mutando il possesso. Di conseguenza, la successiva intermediazione per la vendita configura pienamente il reato di ricettazione. Infine, la Corte ha escluso l'applicabilità per analogia dell'attenuante della collaborazione prevista per il furto, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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