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Art. 16 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 16 Codice Civile

Accertamento a società estinta: nullo l’atto al presunto gestore
L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento e una sanzione a un cittadino, ritenendolo amministratore di fatto di una società lussemburghese ritenuta esterovestita. L'Amministrazione contestava il mancato pagamento delle imposte per l'anno 2009. L'impresa risultava però già cancellata dal registro delle imprese estero sin dal 2010. Il contribuente ha impugnato gli atti eccependo l'inesistenza della pretesa per estinzione dell'ente e la propria totale estraneità alla gestione. I giudici tributari regionali hanno annullato le richieste fiscali. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento e dichiarato inammissibili i ricorsi erariali, stabilendo che il Fisco non può introdurre questioni di fatto nuove in sede di legittimità per salvare un accertamento a società estinta notificato erroneamente al presunto gestore.
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Rimborso IVA estero: sì alla vendita UE, no all’esportazione
Una società svizzera ha richiesto il Rimborso IVA per due acquisti effettuati in Italia. Nel primo caso, i beni erano destinati in Svizzera (esportazione non imponibile); nel secondo, i beni erano spediti in Germania (operazione imponibile in Italia). L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha stabilito che per la prima operazione, essendo non imponibile, l'IVA è stata applicata per errore e la società deve chiederne la restituzione al venditore italiano, non allo Stato. Per la seconda operazione, trattandosi di una normale vendita imponibile in Italia a un soggetto extra-UE, sussiste il diritto al Rimborso IVA direttamente dallo Stato italiano, essendoci reciprocità tra Italia e Svizzera.
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Credito d’imposta dividendi: basta l’inclusione nel reddito
Una società madre francese ha ricevuto dividendi dalla sua controllata italiana, richiedendo il rimborso del credito d'imposta. I tribunali di merito hanno negato il diritto, subordinandolo alla prova del pagamento effettivo delle imposte in Francia. La Corte di Cassazione ha riformato questa decisione, stabilendo un principio chiave: per l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, è sufficiente che i dividendi concorrano a formare il reddito imponibile della società madre estera. L'effettivo pagamento dell'imposta è irrilevante per ottenere il credito d'imposta sui dividendi previsto dal trattato bilaterale.
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