Una società costruttrice, dopo aver riacquistato la proprietà di due immobili, si è vista richiedere dal condominio il pagamento di spese condominiali arretrate maturate dal precedente proprietario. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che l'onere di provare la titolarità del debito spetta al condominio. Inoltre, ha chiarito che la responsabilità solidale del nuovo acquirente è limitata all'anno in corso e a quello precedente al subentro, e che tale norma non è retroattiva. La sentenza sottolinea l'importanza di individuare correttamente il soggetto obbligato al pagamento delle spese condominiali.
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