Un imputato si è visto revocare il patrocinio a spese dello Stato dalla Corte di appello. L'uomo ha presentato opposizione lamentando un errore nel calcolo del reddito familiare, poiché il fratello non conviveva più con lui e le soglie di legge erano aumentate. La Corte di appello, riunita in composizione collegiale, ha respinto l'opposizione. L'interessato ha quindi presentato ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno annullato il decreto senza rinvio. La Corte ha stabilito che l'opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato deve essere decisa esclusivamente dal presidente dell'ufficio giudiziario o da un giudice monocratico delegato. La pronuncia adottata da un collegio di tre magistrati viola la competenza funzionale ed è affetta da nullità assoluta per vizio di costituzione del giudice.
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