Un ex coniuge chiedeva la restituzione delle spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile di proprietà esclusiva dell'altro. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che tali esborsi, effettuati in costanza di matrimonio per la casa familiare, rientrano nel dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, sono irripetibili, a meno che non si dimostri che siano stati effettuati a titolo di prestito o che eccedano notevolmente il dovere di contribuzione.
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