Una conduttrice sospendeva il pagamento del canone a causa di gravi vizi dell'immobile, noti fin dall'inizio del rapporto e per i quali aveva pattuito di eseguire le riparazioni. La Cassazione ha negato l'applicabilità dell'exceptio non adimpleti contractus, ritenendo più grave l'inadempimento della conduttrice che, pur continuando a godere dell'immobile, aveva interrotto totalmente i pagamenti. La Corte ha confermato la risoluzione del contratto a suo carico.
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