Il GIP revocava al Condannato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, ripristinando l'arresto e l'ammenda per guida in stato di ebbrezza. Il difensore proponeva ricorso contestando la dichiarazione di irreperibilità del notificatario, ma successivamente presentava una rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale è inefficace. Inoltre, i motivi di ricorso erano generici e infondati, poiché le ricerche dell'imputato erano state eseguite correttamente. Il Condannato perde il ricorso, deve pagare le spese e una sanzione di tremila euro, e sconterà la pena originaria.
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