La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante la ricettazione di speciale tenuità. La Corte ha chiarito che tale ipotesi non costituisce un reato autonomo, bensì una circostanza attenuante. Di conseguenza, ai fini del calcolo della prescrizione, non si può tener conto di questa attenuante, ma si deve fare riferimento alla pena massima prevista per il reato base di ricettazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una multa.
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