Una società fornitrice di energia ha richiesto il pagamento per le forniture a un'azienda fallita. La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione del contratto a partire dalla data in cui l'azienda fallita non ha più potuto utilizzare il servizio, a causa del trasferimento dei suoi impianti a terzi. Questo evento ha configurato una impossibilità sopravvenuta di utilizzare la prestazione, giustificando la cessazione dell'obbligo di pagamento da quel momento in poi.
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