Una società fornitrice di componenti industriali, poi fallita, si oppone alla risoluzione del contratto per inadempimento da parte di un'azienda di trasporti. La Corte di Cassazione, pur rigettando le critiche alla perizia tecnica, accoglie il ricorso su un punto cruciale: l'omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla richiesta di risoluzione parziale del contratto. Viene stabilito che il giudice di merito deve valutare il diritto del fornitore a essere pagato per i beni già consegnati e utilizzati dalla committente, anche in caso di risoluzione. Il caso è rinviato per una nuova valutazione.
Continua »