Un condominio ha contestato la tariffa forfettaria acqua applicata dal comune, chiedendo il rimborso delle somme pagate in eccesso. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l'onere della prova sui consumi effettivi spetta sempre al gestore del servizio idrico, anche quando è l'utente ad avviare la causa per contestare il debito. Inoltre, il semplice pagamento delle bollette non costituisce un'accettazione tacita del metodo di fatturazione a forfait. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione e rinviato il caso per un nuovo esame.
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